top of page

 

INDICE

 

Art. 1 – Denominazione, sede, durata e contrassegno

 

Art. 2 – Oggetto sociale e struttura organizzativa:

 

Art. 3 –Finalità del partito:

 

Art. 4 – Aderenti e organi dell'Associazione e loro poteri:

 

Art. 5 - Adesioni al partito

 

Art. 6 – Le Associazioni di base (Circoli):

 

Art. 7 – Organi e Strutture Nazionali del partito:

 

Art. 8 – Assemblea Nazionale dei Delegati (Congresso):

 

Art. 9 – L’Esecutivo Nazionale:

 

Art. 10 - Il Presidente Nazionale del partito e L'Ufficio di Presidenza

 

Art. 11 – Il Tesoriere ed i Revisori dei Conti:

 

Art. 12 – Finanze e Patrimonio:

 

Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri:

 

Art. 14 – Disposizioni transitorie:

 

 

STATUTO NAZIONALE

 

Art. 1 – Denominazione, sede, durata e contrassegno

E' costituita una libera Associazione politica e culturale denominata "ITALIA LIBERA Lista Civica Nazionale”. Altresì detta LCN.

La sede sociale,politica,culturale, legale ed amministrativa dell’Associazione viene fissata in Roma,via Francesco Somaini ,34 . Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche.

L’Associazione ha un proprio contrassegno cosi definito: “Linea di circonferenza col tricolore italiano con all’interno del cerchio sempre col tricolore ed al centro il simbolo geografico diviso per regione dell’ITALIA NEL COLORE ORO, nella parte superiore la scritta “ ITALIA LIBERA” in blu maiuscolo a carattere Rockwell e nella parte inferiore la scritta “ LISTA CIVICA NAZIONALE “ in blu maiuscolo con carattere Rockwell più piccolo. Il contrassegno può essere modificato.

 

Art. 2 – Oggetto sociale e struttura organizzativa:

 

L’Associazione promuove la realizzazione di un partito nazionale organizzato su base territoriale regionale,provinciale e comunale. Il medesimo stato e' riconosciuto all'insieme delle circoscrizioni estere, mentre i singoli Stati esteri, si potranno dare la medesima struttura prevista per il livello provinciale.

Le strutture regionali e territoriali del partito hanno propria autonomia e responsabilità statutaria, amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare l'Associazione Nazionale.

Le strutture regionali, dovranno attenersi allo statuto Nazionale e prevedere la figura di un Coordinatore, di un Organo assembleare regionale, di un Esecutivo Regionale, del Tesoriere Regionale e di un Organo Regionale di controllo e garanzia.

Le strutture nazionali e territoriali del partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta che dovrà essere di volta in volta rilasciata, a pena di nullità, dal Presidente dell’Associazione o suo delegato.

Le strutture e gli organi regionali e territoriali del partito decadono con provvedimento del Presidente dell’Associazione o dell'Esecutivo Nazionale, in caso di grave violazione dello Statuto Nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal caso il Presidente dell'Associazione (o suo sostituto) provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove aggregazioni.

Gli Organi elettivi del partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente Statuto associativo.

 

Art. 3 –Finalità del partito:

 

LCN e' un partito politico autonomo ed indipendente disponibile come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico, un po’ Movimento e un po’ partito organizzato ma  libero da pastoie sia ideologiche che dispensatore di poltrone.

Il partito può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale .

Il partito si riconosce nella cultura  della solidarietà e giustizia sociale, del lavoro, del rispetto dei cittadini, la cultura, della libertà individuale e del buon governo, dei diritti civili, della questione morale,della preservazione dell’ambiente, delle donne e dei giovani e dei più deboli.

LCN vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa e partecipazione.

Obiettivi primari del partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo di una sana economia di mercato, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri.

LCN auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle più favorevoli ai soggetti più deboli,favorendo un’equa ripartizione delle risorse.

 

Art. 4 – Aderenti e organi  e  poteri:

 

Sono Aderenti  coloro il cui nominativo risulti inserito nel libro soci dell’Associazione.

La partecipazione all’Associazione e’ individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per le altre cause previste per legge.

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, Il Presidente, il Consiglio,il Segretario e il Tesoriere.

Al Presidente dell'Associazione spettano i compiti di cui al successivo art. 10

Al Tesoriere spettano i compiti di cui al successivo art. 11;

All’Assemblea dei soci :

- nomina e revoca il Presidente dell’Associazione e può decidere lo scioglimento dell’Associazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti;

- approva lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo dell’Associazione.

- e’ titolare del simbolo richiamato all’art. 1 dello Statuto;

- modifica ed integra il presente Statuto;

- approva la ripartizione e l’utilizzo del patrimonio sociale, dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;

- e’ titolare del dominio del sito internet del Partito ed in particolare del sito www.lcnitalialibera.it/org/eu

- risponde, nei limiti di legge, delle obbligazioni assunte dall'Associazione.;

L’Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione con la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la metà più uno dei presenti.

 

Art. 5 - Adesioni al partito

 

L’adesione politica al partito e’ su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Possono iscriversi al partito - in qualità di aderenti - tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Nazionale.

Le adesioni sono individuali e collettive. Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto.

Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del partito ed in particolare chi è stato condannato con condanna in giudicato per delitti contro il patrimonio,mafia, droga,grossi reati fiscali corruzione ,stupro e pedofilia.

Le adesioni vanno proposte alle strutture locali e da queste accettate e trasmesse al Nazionale. Sono possibili richieste di adesioni direttamente alla struttura Nazionale, nel qual caso i nominativi sono rimessi alle strutture locali per la valutazione dell'accettazione.

Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni contenute nello Statuto, a comunicare alla Sede Nazionale le adesioni al Partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.

La Sede Nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro generale aderenti". Trasmette periodicamente alle varie sedi territoriali l'elenco aggiornato.

Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornato gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al partito.

L’adesione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale che verranno distribuite nel modo deciso dal Consiglio Regionale

.Le sezioni territoriali dovranno presentare al Nazionale un bilancio alla chiusura di ogni anno

Tutti gli eletti che si riconoscono nel LCN, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, possono essere tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto. I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento. L’Esecutivo Nazionale del partito indica l’entità e le modalità di ripartizione ed utilizzo dei predetti fondi.

A tutti gli aderenti compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all’interno del Partito. Tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo personalmente ed e' esclusa ogni facoltà di delega. La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell’adesione ed espulsione e può essere sospesa.

Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito.

L’adesione all’LCN e’ incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Partiti politici.

Chi intende recedere dall'adesione al Partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale. Il recesso ha effetto immediatamente.

Il Presidente e l'Esecutivo Nazionale possono nominare membri onorari.

 

 

Art. 6 – Le Associazioni di base (Circoli):

 

Le Associazioni di base o Circoli sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del Partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese.

I Circoli sono territoriali e/o tematici.

Ogni Circolo opera in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali del Partito.

I circoli non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l'Associazione, ne' utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari dell'Associazione.

Possono costituirsi in Associazioni di base gli aderenti del Partito che perseguono finalità di comune interesse. Le Associazioni di base territoriali concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del Partito stesso. Ad esse non compete la rappresentanza del Partito sul territorio.

Possono coesistere più Associazioni di base nella medesima realtà territoriale. I Circoli possono costituirsi anche all’estero e fra soggetti residenti all’estero ed in Italia. Sono possibili forme spontanee di coordinamento delle Associazioni di base nei diversi livelli territoriale e tematici.

Ad esse deve essere assicurata l’attiva partecipazione alla vita politica del Partito e va favorita la presenza di loro rappresentanti negli organismi elettivi territoriali del Partito.

Gli Statuti Regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui e’ possibile l’iscrizione a più associazioni di base tematiche e territoriali.

L’Associazione di base territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un minimo di 10 aderenti nei Comuni sino a 10.000 abitanti e di 20 aderenti in quelli con popolazione superiore.

Il riconoscimento alla costituzione delle Associazioni di base compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto e dei Regolamenti Regionali. Alla struttura Nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione dei circoli e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel "Registro Nazionale dei Circoli" e per poter esercitare il potere di verifica della compatibilità dell’attività svolta dai circoli con l’interesse generale.

 

 

Art. 7 – Organi e Strutture Nazionali del partito:

 

Sono organi nazionali :

 

il Congresso Nazionale,

l'Assemblea Nazionale,

il Consiglio Nazionale,

il Presidente Nazionale,

la Direzione Nazionale,

il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,

il Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell’associazione possono esser soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

 

Art. 8 – Assemblea Nazionale dei Delegati (Congresso):

Il Congresso Nazionale è il massimo organo .

esprime le prospettive ed aspettative del movimento

elabora e determina gli obiettivi da conseguire

elegge  il Consiglio Nazionale e i Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri

approva le variazioni statutarie

approva le modifiche del simbolo nazionale di cui l’Art. 1, su proposta del Consiglio nazionale.

Il Congresso è costituito da:

Coordinatori Regionali.

Dai Tesserati eletti ad ogni livello

Dai delegati di base ,ogni sezione comunale avrà diritto ad un delegato più uno ogni 100 iscritti o frazione.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione purché non nello stesso giorno qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale per il tramite del Presidente Nazionale con lettera raccomandata ai coordinatori regionali  che ne daranno immediata comunicazione con lo stesso mezzo alle sezioni comunali , almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata, in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qual volta venga deciso dal Consiglio nazionale o venga richiesto da almeno la meta più uno dei Comitati Regionali .

 

Art. 9-L’Assemblea Nazionale

 

Ogni anno, entro la fine del mese di maggio, si deve riunire l’assemblea nazionale  convocata dal Presidente Nazionale con lettera ordinaria e pubblicazione sul sito web  almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la discussione dell’andamento dei progetti proposti dal Congresso Nazionale.

L’Assemblea Nazionale è costituita in ragione di un delegato per ogni Comitato Regionale ed un delegato per ogni sezione Comunale.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 (uno) dei delegati, in seconda convocazione purché non nello stesso giorno qualunque sia il numero dei presenti.

 

 

Art. 10 – L’Esecutivo Nazionale:

 

I componenti dell’Esecutivo possono essere minimo 5 e massimo 31.

L’Esecutivo Nazionale e' l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito ed a tal fine:

- attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche concrete del Partito.

- approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti.

- adotta o ratifica provvedimenti in materia di sospensione, scioglimento o commissariamento di organi Regionali e territoriali, in caso di necessità.

- approva o ratifica i programmi elettorali.

- Individua ed approva la designazione dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed europee.

- Ratifica quelle per le altre elezioni.

- Può istituire specifiche Consulte tematiche.

- Decide sulla denominazione e sull’uso del simbolo adottate dal partito a tutti i livelli in occasione di elezioni politiche o amministrative.

- Coordina le attività di comunicazione.

- Può, in caso di grave necessità, revocare gli incarichi o sciogliere gli Organi di Coordinamento Territoriali (Regionali, Provinciali e Comunali), nominando un Commissario con l’incarico di dirigere temporaneamente le attività del partito nel territorio interessato e convocare al più presto il corrispondente organismo elettivo.

Fanno parte dell’Esecutivo Nazionale:

- il Presidente Nazionale dell’Associazione che ne assume la Presidenza.

- i Consiglieri Nazionali eletti dall’Assemblea

L’Esecutivo Nazionale si riunisce – su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti – ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l’anno.

L’Esecutivo Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto e’ palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ad ogni riunione il Presidente Nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.

 

Art. 11 - Il Presidente Nazionale del partito e L'Ufficio di Presidenza

 

La Presidenza nazionale del partito  viene nominato dall’Esecutivo Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti nella prima riunione dopo la nomina congressuale.

Il Presidente nazionale:

- rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;

- attua il programma politico ed elettorale del Partito e ne coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;

- convoca e presiede l’Esecutivo, dirige l’attività politica ed organizzativa, interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari, guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo;

- sovraintende all’utilizzo del Centro Elaborazione Dati del Partito ad al Registro generale aderenti;

- attribuisce compiti e funzioni politiche;

- assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;

Il Presidente Nazionale costituisce e dirige l'Ufficio di Presidenza.

A tale ufficio o a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente o dall’Esecutivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale viene eletto dall’Esecutivo Nazionale, dura in carica tre anni  ed e’ rieleggibile.

Al Presidente Nazionale del partito spettano le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito.

 

 

Art. 12 – Il Tesoriere ed i Revisori Contabili:

La Tesoreria nazionale del partito spetta al Tesoriere dell'Associazione.

Il Tesoriere ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell’associazione nel rispetto delle leggi  vigenti.

Il Tesoriere:

- predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici;

- cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali dell’Associazione e del partito previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;

Il Tesoriere Nazionale e’ nominato dall’Esecutivo Nazionale , dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Collegio dei Revisori Contabili controlla la correttezza della gestione economico finanziaria

dell’Associazione, predisponendo – in occasione dell'approvazione dei rendiconti dell'Associazione – una relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori Contabili e’ composto da tre membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia.

Sono rieleggibili.

 

Art. 13 – Finanze e Patrimonio:

 

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento dei soci, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti,disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni, e finanziamenti  privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, l’Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote di iscrizione degli aderenti al partito (tesseramento),  saranno  indicate dall' Esecutivo Nazionale del partito.

Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale ne’ si verifica alcuna successione contrattuale.

 

Art. 14 – Il Collegio Nazionale di Garanzia:

 

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha competenza sulle questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri e’ composto da tre membri nominati dall’ Assemblea.

Elegge al proprio interno il Presidente.

I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Componente Nazionale dei Probiviri e’ incompatibile, per tutta la durata dell’incarico, con altre cariche od incarichi nel Partito a qualsiasi livello.

 

 

Art. 15 – Disposizioni transitorie:

In deroga ed a migliore specificazione a quanto previsto dal presente Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie:

a) Fino allo svolgimento del primo Congresso, i compiti dello stesso sono svolti dal Presidente dell’Associazione e dall’Esecutivo Nazionale del partito.

b) All’Esecutivo Nazionale , salvo sue deleghe espresse - spettano i seguenti ulteriori compiti:

- titolarità del simbolo richiamato all’art. 1 dello Statuto;

- modifica ed integrazione del presente Statuto;

- approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;

- ripartizione e utilizzo dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;

-  specifiche modalità di individuazione dei delegati assembleari;

- delega scritta per la presentazione delle liste ed il deposito del simbolo;

- supervisione del Registro generale aderenti e del Registro generale Circoli;

- titolarità dei siti internet nazionali del Partito e del giornale del Partito;

- definizione delle candidature alle elezioni politiche europee , nazionali,Regionali Provinciali  o Comunali;

- interventi cautelari urgenti - ivi compreso i provvedimenti di decadenza ed il commissariamento nelle varie realtà regionali e territoriali - in caso di grave violazione dello Statuto o delle direttive di ordine generale impartite ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- nomina del Tesoriere;

- assegnazione di incarichi retribuiti;

- autorizzazione per lo svolgimento della prima Assemblea Regionale dei Delegati ed approvazione del preventivo Regolamento congressuale;

d) fino allo svolgimento della prima Assemblea Regionale dei Delegati, le strutture politiche ed organizzative regionali e territoriali del Partito rimangono quelle riconosciute a seguito delle assemblee svolte, con le modifiche e le integrazioni eventualmente apportate o che saranno operate  dall’Esecutivo Nazionale;

e) fino a quando non viene nominato il Collegio Nazionale di Garanzia, i compiti dello stesso sono assunti dal Presidente dell’Associazione e dall’Esecutivo Nazionale del partito;

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

bottom of page